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Diritto penale del lavoro

La legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro si inserisce nella più ampia cornice della protezione sia della vita e dell’integrità fisica, sia dell’incolumità pubblica.
Nell’ambito specifico della salute e sicurezza del lavoro, i beni in questione esigono protezione contro il rischio di danni solitamente non voluti, ma causati per colpa.

Per soddisfare l’esigenza di tutela del bene giuridico protetto, la legge pone a carico di determinati soggetti (imprenditori, datori di lavoro, dirigenti) una serie di doveri di sicurezza. Tali soggetti qualificati sono quindi titolari del potere-dovere giuridico di impedire eventi lesivi dei beni giuridici tutelati; in altri termini, sono titolari di una posizione di garanzia che implica il potere-dovere di controllo su fonti di pericolo e una responsabilità penale ex art. 40, cpv, c.p., per non aver impedito l’evento verificatosi o, più semplicemente, per aver omesso la condotta dovuta prevista dalla legge, indipendentemente da conseguenze ulteriori.

Esempio tipico ex art. 40 cp.: l’infortunio sul lavoro in violazione di specifiche norme contenute nel d.lgs. 81/2008 o in violazione di regolare cautelari di carattere generale.